LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il 30 giugno 2022 scade il termine per l’adempimento degli obblighi di trasparenza recati dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017 n. 124).

I soggetti interessati sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da un soggetto pubblico ed incassati nell’esercizio finanziario precedente.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di trasparenza i seguenti soggetti:

– associazioni, onlus e fondazioni;

– cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;

– imprese di cui all’art. 2195 del codice civile, ossia i soggetti tenuti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

OGGETTO DELL’OBBLIGO

I soggetti interessati sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell’esercizio finanziario precedente ed effettivamente erogate da tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato e soggetti assimilati, ivi compresi:

(…) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I soggetti interessati entro il 30 giugno di ogni anno pubblicano le informazioni relative alle sovvenzioni incassate nell’anno precedente. Non devono essere indicati gli importati contenuti nel decreto di concessione, bensì la quota-parte incassata nell’anno di riferimento, o se l’erogazione viene effettuata in un’unica soluzione, l’intero importo concesso.

Le modalità di assolvimento dell’obbligo di trasparenza variano in riferimento alla tipologia di soggetto obbligato:

gli enti non commerciali pubblicano le informazioni richieste nei propri siti internet o analoghi portali digitali;

le imprese commerciali pubblicano le informazioni richieste nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. In tale caso, il termine per l’assolvimento dell’obbligo coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali;

le imprese commerciali comunque non tenute alla redazione della nota integrativa pubblicano le informazioni richieste sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di un sito di proprietà, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

LE INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Le informazioni da riportare riguardano:

– denominazione e partita IVA (o codice fiscale) del beneficiario;

– denominazione del soggetto erogante;

– importo incassato;

– elementi identificativi del contributo ricevuto (titolo del bando di concessione) o del regime di aiuto.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti concessi in regime di de minimis è prevista una forma semplificata per l’assolvimento dell’obbligo di trasparenza. Tali aiuti sono soggetti all’obbligo, a carico delle amministrazioni concedenti, di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Per tale motivo, per gli aiuti contenuti nel Registro, i soggetti interessati assolvono all’obbligo di trasparenza pubblicando nella nota integrativa del bilancio oppure, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza la seguente dichiarazione: per l’anno [anno in cui la sovvenzione è stata incassata] il soggetto [denominazione e partita IVA (o codice fiscale) del beneficiario] dichiara l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.