La Commissione europea ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 322/2014 sulle misure di importazione di alimenti dal Giappone o lì trasformati-transitati. Dal 2011, infatti, la Commissione, con misure di emergenza, prevede una restrizione alle importazioni armonizzata in tutta Europa al fine di meglio proteggere la salute dei cittadini a seguito dell’esplosione, avvenuta quattro anni fa, nella centrale atomica di Fukushima.
Le misure previste nel provvedimento appena pubblicato sono state proposte tenendo conto di oltre 81.000 dati sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 237.000 dati sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quarto periodo vegetativo successivo all’incidente.
Ma per esportare verso il Giappone a quali obblighi devono sottostare le imprese italiane? “Le autorità nipponiche sono molto rigorose nei confronti degli alimenti importati – spiega Luca Medini, direttore di Labcam srl – il nostro Laboratorio di Albenga è entrato nella “white liste” del ministero della Salute giapponese e pertanto è accreditato per le analisi che il governo nipponico esige sulle merci italiane”.
In Giappone è consentita l’esportazione di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina. A questo proposito richiedono il rispetto rigoroso della tracciabilità degli animali dagli allevamenti al macello e delle carni allo stabilimento di trasformazione. “Ogni passaggio deve essere tracciato attraverso specifica documentazione – spiega Medini – Nel caso di impiego di materia prima proveniente da altro Paese Ue abilitato all’esportazione verso il Giappone le autorità nipponiche richiedono una certificazione veterinaria per la materia prima rilasciata dall’autorità del Paese di origine, che deve scortare il prodotto a base di carne esportato in Giappone, insieme al certificato rilasciato dal servizio veterinario italiano”.
Molte le restrizioni delle autorità nipponiche. Ad esempio, gli allevamenti di provenienza degli animali devono essere situati in aree indenni da malattie infettive e i container per l’esportazione devono essere sigillati qualora il trasporto dall’Italia al Giappone non sia diretto. Gli stabilimenti per l’esportazione verso il Giappone devono essere inclusi in una apposita lista di impianti abilitati a seguito di ispezione di ispettori veterinari ministeriali italiani.